Circolare n.6: Detrazione IRPEF delle spese di frequenza delle Università non statali

Detrazione IRPEF delle spese di frequenza delle Università non statali-

Individuazione dei limiti di importo per il periodo d’imposta 2020 e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

 

Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la fre­quen­­za di corsi di istruzione universitaria presso:

  • Università statali;
  • Università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

 

Con la nuova disciplina si intende quindi fornire un riferimento “cer­to” relativamente all’ammontare detraibile delle spese sostenute per la fre­quen­za di Università non statali. In relazione alle Univer­sità private, infatti, la detrazione spettava in misura non superiore a quella stabilita in relazione al­le tas­se e ai contributi degli istituti statali e, a tali fini, la C.M. 23.5.87 n. 11 aveva individuato i se­guenti criteri:

  • identità o affinità dei corsi di laurea tenuti presso l’Università libera con i corsi tenuti presso un’Università statale;
  • equiparazione dei corsi così identificati, tenuti presso l’Università libe­ra, con i corsi, identici od affini, tenuti presso l’Università statale ubicata nella stessa cit­tà ove ha sede l’Università libera, ovvero sita in una città della stessa Re­gione.

 

In caso di Università estere, occorreva fare riferimento a quella più vicina al domicilio fiscale del contribuente (C.M. 12.5.2000 n. 95/E, § 1.5.1).

I suddetti criteri erano applicabili anche in caso di Università telema­tiche (ris. Agenzia delle En­tra­te 24.1.2007 n. 6).

La ricerca di tale equiparazione tra Università statale e Università privata (o estera) poteva però ri­ve­­­­larsi difficoltosa, esponendo a contestazioni sull’effettivo ammontare delle spese detraibili.

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