Comunicazione dei dati delle fatture. Termini di presentazione e semplificazioni

Termini di presentazione e semplificazioni

 

L’art. 1-ter co. 1-2 del DL 16.10.2017 n. 148, conv. L. 4.12.2017 n. 172, c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018”:

  • ha introdotto, con riguardo alla comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e rice­vu­te (di cui all’art. 21 del DL 78/2010, come sostituito dal DL 193/2016), la facoltà di trasmet­tere i dati con cadenza semestrale, anziché trimestrale, limitando il numero delle informazioni, nonché la possibilità di inviare in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute, di im­porto inferiore a 300,00 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell’art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96, i dati del documento riepilogativo;
  • ha previsto la non applicazione delle sanzioni amministrative (di cui all’art. 11 co. 1 e 2-bis del DLgs. 471/97) per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativamente alla comunicazione obbligatoria e opzionale effettuata per il primo semestre 2017, qualora i dati esatti siano trasmessi entro il 28.2.2018.

 

Con il provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190 sono:

  • state stabilite le modalità attuative di tali disposizioni;
  • state modificate le specifiche tecniche in precedenza approvate per la trasmissione dei dati delle fatture;
  • stati differiti dal 28.2.2018 al 6.4.2018 i termini per:
  • effettuare la comunicazione dei dati delle fatture relative al secondo semestre 2017;
  • correggere, senza sanzioni, le errate comunicazioni dei dati delle fatture relative al primo semestre 2017.

Resta invece ferma la scadenza del 28.2.2018 per la comunicazione dei dati relativi alle liqui­dazioni periodiche IVA del quarto trimestre 2017, ai sensi dell’art. 21-bis del DL 78/2010 (inserito dal DL 193/2016).

 

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