Detrazione IVA: caos calmo

Chiarimenti post CM n. 1/E/2018

 

L’articolo 21 del DPR 633/1972 stabilisce che per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio debba emettere fattura.

La fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione, determinato ai sensi dell’articolo 6 dello stesso decreto, e quindi in linea generale:

  • al momento della stipula dell’atto, se l’operazione ha per oggetto il trasferimento di beni immobili
  • al momento della consegna o spedizione, se riguarda beni mobili
  • al momento del pagamento del corrispettivo, se riguarda prestazioni di servizi

Ma cosa succede – ipotesi non così infrequente nella pratica commerciale – se il cliente non riceve la fattura? O se la riceve con indicazioni errate?

In questi casi il cessionario non può ritenersi “estraneo” alla vicenda, anche se ha invitato il fornitore ad emetterla o a correggerla: la normativa Iva gli impone infatti degli obblighi specifici, esponendolo oltretutto a precise sanzioni.

Nel caso di mancato ricevimento della fattura, è l’acquirente del bene o il committente del servizio che è tenuto ad emettere autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997.

 

Per approfondire scarica il FNDI-detrazione IVA-180323 in allegato.

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