
23 Mar Detrazione IVA: caos calmo
Chiarimenti post CM n. 1/E/2018
L’articolo 21 del DPR 633/1972 stabilisce che per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio debba emettere fattura.
La fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione, determinato ai sensi dell’articolo 6 dello stesso decreto, e quindi in linea generale:
- al momento della stipula dell’atto, se l’operazione ha per oggetto il trasferimento di beni immobili
- al momento della consegna o spedizione, se riguarda beni mobili
- al momento del pagamento del corrispettivo, se riguarda prestazioni di servizi
Ma cosa succede – ipotesi non così infrequente nella pratica commerciale – se il cliente non riceve la fattura? O se la riceve con indicazioni errate?
In questi casi il cessionario non può ritenersi “estraneo” alla vicenda, anche se ha invitato il fornitore ad emetterla o a correggerla: la normativa Iva gli impone infatti degli obblighi specifici, esponendolo oltretutto a precise sanzioni.
Nel caso di mancato ricevimento della fattura, è l’acquirente del bene o il committente del servizio che è tenuto ad emettere autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997.
Per approfondire scarica il FNDI-detrazione IVA-180323 in allegato.
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